Art. 23 – Finanziamento enti bilaterali territoriali

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Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo sindacale 20.7.1989 e dell’art. 3, dell’Accordo di rinnovo 29.11.1996, con decorrenza dall’1.1.2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Tali contribuzioni sono comprensive del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’art. 22, comma 5, del presente Contratto e come definito tra le Parti.

Le Parti si danno atto che, a decorrere dall’1.1.2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.

Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%di paga base e contingenza, per quattordici mensilità.

Dall’1.3.2011, l’E.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.