Art. 151 – Lavoro ordinario notturno

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A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino – verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 maggiorata del 15%.

La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 208.