Capo settimo - Missione e trasferimento

L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.

In tal caso al personale - fatta eccezione per gli operatori di vendita compete:

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 179, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura: