Allegati

Il giorno 20 giugno 1997 tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil

Premessa

Le parti concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli.

Art. 108 - Anzianità convenzionale

Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso o della relativa indennità sostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:

Titolo primo

Principi generali

Art. 1 - Costituzione e natura

1. L'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (di seguito denominato EBINTER), è costituito dalle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del CCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi (di seguito denominato "CCNL Terziario"), sulla base di quanto stabilito dall'apposito articolo dello stesso CCNL Terziario stipulato in data 30 marzo 2015.

In considerazione di quanto affermato nel CCNL circa l'importanza che gli Enti Bilaterali rivestono per il settore, le Parti congiuntamente si attiveranno per richiedere l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che tali organismi hanno la natura giuridica delle associazioni sindacali e, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ad essi si applica la disciplina tributaria per le associazioni sindacali anche ai fini del decreto legislativo n.

--Allegato in fase di revisione--

Visto l'articolo 36 e seguenti del Codice Civile.

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi, stipulato il 28 marzo 1987, in cui all'articolo 12, Prima Parte, è prevista la costituzione dell'Ente Bilaterale, è approvato il seguente Statuto dell'Ente Bilaterale della provincia (regione) di...

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una associazione avente la denominazione "Ente Bilaterale".

Le parti, nel darsi atto di quanto già convenuto nell'allegato 8 del CCNL 25 settembre 1976 e di quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, specificatamente per quanto riguarda le nuove norme sull'anticipazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, confermano che: