Art. 119 – Assunzione

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L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.

L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore, contenente le seguenti indicazioni:

  • a) la data di assunzione;
  • b) l’unità produttiva di assegnazione;
  • c) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
  • d) la durata del periodo di prova;
  • e) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
  • f) il trattamento economico.